Art. 39
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Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un Comune, macellate in un altro, da' diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantita' minore di meta' della bestia.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva