Art. 4
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[1]I Comuni delle prime tre classi sono dichiarati chiusi.
[2]Quando pero', alcuno di essi si trovi in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, sara', previo parere del Consiglio di Stato, dichiarato aperto con decreto Reale.
[3]I Comuni di 4ª classe non potranno essere dichiarati chiusi, se non quando o sieno capoluogo di circondario, o ne facciano dimanda, od intendano stabilire per conto proprio un dazio d'introduzione.
[4]Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intenderanno parificate ai Comuni aperti.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva