Art. 40
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Nel caso che l'accordo, di cui all'articolo 28, non avesse luogo, chi abbia pagato la tassa prescritta dalla presente legge, per uva, mosto, vino, olii ed olive immessi in un Comune chiuso, e voglia estrarre dal medesimo in parte o in tutto il vino, gli olii e le olive perche' siano consumati altrove, avra' diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento, di cui e' parola nell'art. 73.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva