Art. 42
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I Comuni, in seguito alla domanda dei quali viene affidata al Corpo della guardia di finanza la vigilanza sul dazio di consumo, devono contribuire a tutte le spese relative, comprese quelle dell'assegno di primo corredo, e al fondo per le pensioni.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva