Art. 43
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[1]I locali di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti, sono sottoposti a particolare vigilanza.
[2]Gli agenti dell'amministrazione potranno entrare in quei locali di giorno, e nelle ore in cui sono aperti, per farvi le necessarie verificazioni.
[3]In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni dovranno eseguirsi coll'intervento dell'autorita' giudiziaria; in mancanza di questa, coll'assistenza del sindaco o di un suo delegato.
[4]Collo stesso intervento si potranno eseguire verificazioni nelle case dei privati, quando si tratta di contravvenzioni flagranti.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva