Art. 45
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[1]A colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commettera' una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa potra', se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, essere applicata la pena della detenzione estensibile a tre mesi.
[2]Il massimo della pena sara' sempre applicato agli impiegati dello Stato o dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie di finanza ed alle guardie comunali, che abbiano partecipato al contrabbando.
[3]Le suddette pene saranno applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite da altre leggi penali.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva