Art. 46
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
I limiti della pena saranno raddoppiati pel contrabbando commesso da corrieri, proprietari, impresari o conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva