Art. 48
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
A coloro che abusino dell'esenzione di cui all'articolo 23 saranno applicate le pene che sono o saranno stabilite contro i frodatori del dazio di confine.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva