Art. 50

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.

[2]Nei casi di contrabbando si applicano agli assicuratori le pene comminate per gli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire 10 a lire 500.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art50 · fonte su Normattiva