Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.
[2]Nei casi di contrabbando si applicano agli assicuratori le pene comminate per gli autori; i complici invece verranno puniti ciascuno con una multa da lire 10 a lire 500.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva