Art. 51
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti; e cosi' pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva