Art. 52

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art52 · fonte su Normattiva