Art. 52
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva