Art. 53
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[1]Gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione all'ufficio daziario vicino per la compilazione del processo verbale.
[2]Essi hanno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali e' trasportato il genere caduto in contravvenzione.
[3]Se gli oggetti sequestrati sono esposti a deperimento, o la loro custodia e' difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio daziario puo' venderli all'incanto col permesso ed intervento dell'autorita' giudiziaria.
[4]Il proprietario od il conduttore pero' puo' ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati, salvo quando sia necessario ritenerli per la istruzione del processo, mediante deposito in denaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva