Art. 54

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[1]Il ricevitore dell'ufficio, dove furono portate le merci e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

[2]Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualita' degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualita' e quantita' ed il valore delle merci; gli articoli della legge cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

[3]Il processo verbale, previa lettura, sara' sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione, e da chi lo ha compilato.

[4]Se vi e' chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fara' menzione nel verbale.

[5]Il contravventore ha diritto di averne copia.

[6]Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art54 · fonte su Normattiva