Art. 55
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pena corporale, o nel caso di contrabbando, il contravventore sia estero e non dia cauzione.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva