Art. 55

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Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pena corporale, o nel caso di contrabbando, il contravventore sia estero e non dia cauzione.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art55 · fonte su Normattiva