Art. 56
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Le multe per contravvenzioni daziarie sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva