Art. 57
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Se la contravvenzione daziaria e' talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa e' rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procedera' innanzi al giudice competente per la contravvenzione.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva