Art. 58

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[1]Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, e che sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione daziaria.

[2]Se il massimo non supera lire trecento, decidera' il direttore degli uffici daziari ove fu redatto il processo verbale della contravvenzione;

[3]Se supera lire trecento, decidera' l'intendente di finanza sino a lire duemila;

[4]Se supera lire duemila, l'intendente decidera' secondo il parere del Consiglio di prefettura della provincia nella quale si e' contravvenuto alla legge;

[5]Se l'intendente e' d'avviso contrario, o se la multa supera le lire quattromila, e' necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.

[6]Possono decidere sotto le suddette condizioni i ricevitori degli uffici daziari, se il massimo della pena non supera lire cento.

[7]Verificandosi associazione di contrabbandieri o contrabbando assicurato, la decisione dev'essere rimossa al giudice ordinario.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art58 · fonte su Normattiva