Art. 58
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, e che sara' riguardata come irrevocabile, puo' chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta dall'amministrazione daziaria.
[2]Se il massimo non supera lire trecento, decidera' il direttore degli uffici daziari ove fu redatto il processo verbale della contravvenzione;
[3]Se supera lire trecento, decidera' l'intendente di finanza sino a lire duemila;
[4]Se supera lire duemila, l'intendente decidera' secondo il parere del Consiglio di prefettura della provincia nella quale si e' contravvenuto alla legge;
[5]Se l'intendente e' d'avviso contrario, o se la multa supera le lire quattromila, e' necessaria l'approvazione del Ministero delle Finanze.
[6]Possono decidere sotto le suddette condizioni i ricevitori degli uffici daziari, se il massimo della pena non supera lire cento.
[7]Verificandosi associazione di contrabbandieri o contrabbando assicurato, la decisione dev'essere rimossa al giudice ordinario.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva