Art. 6
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[1]Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi alla introduzione dei prodotti indicati alla tariffa, nel recinto daziario del Comune.
[2]Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti, colle garanzie e le norme da determinarsi.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva