Art. 60
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La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alla legge sui dazi di consumo, in diretta amministrazione dello Stato, e' affidata alle intendenze di finanza, le quali vi provvedono col mezzo dei propri contabili.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva