Art. 60

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La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alla legge sui dazi di consumo, in diretta amministrazione dello Stato, e' affidata alle intendenze di finanza, le quali vi provvedono col mezzo dei propri contabili.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art60 · fonte su Normattiva