Art. 61
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Alla riscossione di dette pene pecuniarie e spese di giustizia, dovute in forza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze; ed alla riscossione di quelle dovute in virtu' di decisione amministrativa provocata dal contravventore, sono applicabili le norme ed i modi di procedura per la esazione delle tasse di registro.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva