Art. 62
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Quando l'amministrazione fa procedere alla rendita delle merci o dei mezzi di trasporto dati in pegno, nei casi contemplati dalla legge, per dazio, pene pecuniarie e spese, si varra' dell'opera di un contabile dei dazi di consumo, il quale si atterra' ai modi ed alle forme prescritte dal regolamento per l'esecuzione della presente legge; pero' nel caso di semplice sequestro si procedera' secondo l'articolo 53.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva