Art. 63

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto, od in detenzione, da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art63 · fonte su Normattiva