Art. 63
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto, od in detenzione, da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva