Art. 64

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La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario nazionale, quando l'obbligazione si trovi estinta, sara' eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dall'intendente di finanza, senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art64 · fonte su Normattiva