Art. 64
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La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario nazionale, quando l'obbligazione si trovi estinta, sara' eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dall'intendente di finanza, senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva