Art. 66
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[1]Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scopri' o sorprese la contravvenzione sara' data una doppia parte.
[2]Il rimanente andra' per due terzi a profitto della massa della guardia daziaria, e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o del sottotenente della guardia, e del ricevitore dell'ufficio daziario nel quale si e' fatto il processo verbale.
[3]In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia daziaria, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andra' a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva