Art. 67

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Le disposizioni stabilite per le contravvenzioni alle tasse in pro dello Stato, dovranno essere osservate anche per le contravvenzioni ai dazi di consumo in favore dei Comuni, per le multe e spese di giustizia relative, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si eserciteranno sempre dopo quelli dello Stato, salvo le convenienti diversita' di forma che saranno indicate nel regolamento, di cui e' parola all'art. 73.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art67 · fonte su Normattiva