Art. 69
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[1]I Comuni di Venezia e Murano costituiranno, per gli effetti della presente legge, un solo Comune chiuso, ed avranno una sola tariffa.
[2]Nel caso che non s'accordassero nello stabilirla, o nel ripartire tra loro i proventi del dazio, decidera' la Giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva