Art. 7
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[1]Gli animali che nascono nei Comuni chiusi sono considerati, riguardo all'imposta, come animali che vi entrano.
[2]Si estendera' il dazio anche agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario, quando venga dichiarato che sono destinati per la consumazione locale.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva