Art. 7

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Gli animali che nascono nei Comuni chiusi sono considerati, riguardo all'imposta, come animali che vi entrano.

[2]Si estendera' il dazio anche agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario, quando venga dichiarato che sono destinati per la consumazione locale.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art7 · fonte su Normattiva