Art. 71
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[1]Possono essere venduti all'Amministrazione postale senza preavviso e formalita' giudiziarie i pacchi, i cui destinatari rifiutassero di pagare i diritti di dazio, di cui nell'art. 70.
[2]La vendita dei pacchi potra' farsi, quando l'Amministrazione lo creda necessario.
[3]Il prezzo ricavato da tale vendita resta a disposizione di chi di diritto per cinque anni; trascorso il quale termine e' devoluto all'Erario.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva