Art. 71

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Possono essere venduti all'Amministrazione postale senza preavviso e formalita' giudiziarie i pacchi, i cui destinatari rifiutassero di pagare i diritti di dazio, di cui nell'art. 70.

[2]La vendita dei pacchi potra' farsi, quando l'Amministrazione lo creda necessario.

[3]Il prezzo ricavato da tale vendita resta a disposizione di chi di diritto per cinque anni; trascorso il quale termine e' devoluto all'Erario.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art71 · fonte su Normattiva