Art. 73
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreto Reale, deliberato in Consiglio di Ministri, e sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge, e piu' specialmente:
[2]1° per la costituzione, per i cambiamenti, pel mantenimento delle linee daziarie dei Comuni chiusi, per i vincoli, le discipline e le servitu' nella zona di vigilanza intorno alle dette linee;
[3]2° per le dipendenze delle stazioni ferroviarie e per la sorveglianza in queste ed in quelle;
[4]3° per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica, e per ogni formalita' da adempiersi all'introduzione degli stessi nei Comuni chiusi;
[5]4° per l'accertamento delle quantita' di olii e vini prodotti nell'interno dei Comuni chiusi, destinati all'interna consumazione; 5° pel deposito, transito, o restituzione di tassa nell'esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni chiusi;
[6]6° per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei Comuni aperti;
[7]7° per la riscossione della tassa dei suini ad uso particolare nei Comuni aperti, e nei territori dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario;
[8]8° per l'esercizio e per il controllo delle fabbriche soggette a tassa, e per la circolazione dei loro prodotti;
[9]9° per la formazione dei consorzi dei Comuni aperti;
[10]10° per i modi di abbonamento e di appalto;
[11]11° per le condizioni del trapasso degli impiegati e locali dal Governo al Comune e viceversa;
[12]12° per la riscossione tanto delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni, quanto di altri crediti daziari dello Stato e dei Comuni.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva