Art. 76

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[1]E' istituita in ogni capoluogo di provincia una Commissione composta dell'intendente di finanza, che la presiede, di un consigliere di prefettura, scelto dal prefetto, di due membri eletti dal Consiglio provinciale e del primo ragioniere dell'intendenza di finanza, che avra' anche le funzioni di segretario.

[2]La Commissione, in base alle statistiche offerte dal Comune reclamante e corredate dei documenti comprovanti la loro esattezza, ai dati statistici, che potra' richiedere dal Ministero delle Finanze, ed a tutte quelle notizie, che essa credera' opportuno di assumere, determina la quantita' media annua dei generi che sarebbero stati soggetti a dazio nel Comune durante il quadriennio 1896-99, vi applica la tariffa vigente dei dazi governativi, e detraendo dall'introito lordo cosi' computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute, decide se il canone assegnato al Comune reclamante sia o no superiore all'ammontare dei dazi governativi, al netto delle spese di riscossione; e nel solo caso in cui tale eccedenza sia accertata, puo' modificare il canone e ridurlo al limite suaccennato.

[3]Compiuto l'esame dei ricorsi, la Commissione ripartisce la somma complessiva degli sgravi fra tutti i Comuni della provincia che non hanno reclamato o i cui ricorsi furono respinti. Il riparto sara' fatto nella proporzione della somma a cui giunga il guadagno effettivo che fa ciascun Comune sul dazio governativo.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art76 · fonte su Normattiva