Art. 77

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[1]La Commissione provinciale trasmette ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero delle Finanze e da nominarsi con decreto reale, l'elenco dei canoni definitivamente assegnati ai vari Comuni della provincia.

[2]La Commissione centrale, composta di un consigliere di Stato, di un consigliere di Corte di Cassazione, di un consigliere della Corte dei Conti, del direttore o vice-direttore generale delle gabelle, e di un Direttore capo di divisione del Ministero dell'Interno, rivedo e dichiara esecutivi i canoni per tutti i Comuni del Regno.

[3]L'elenco dei detti canoni sara' approvato con decreto Reale.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art77 · fonte su Normattiva