Art. 77
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[1]La Commissione provinciale trasmette ad una Commissione centrale istituita presso il Ministero delle Finanze e da nominarsi con decreto reale, l'elenco dei canoni definitivamente assegnati ai vari Comuni della provincia.
[2]La Commissione centrale, composta di un consigliere di Stato, di un consigliere di Corte di Cassazione, di un consigliere della Corte dei Conti, del direttore o vice-direttore generale delle gabelle, e di un Direttore capo di divisione del Ministero dell'Interno, rivedo e dichiara esecutivi i canoni per tutti i Comuni del Regno.
[3]L'elenco dei detti canoni sara' approvato con decreto Reale.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva