Art. 78
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
Le decisioni delle Commissioni centrale e provinciale saranno inappellabili, e non potranno dar luogo ad alcun ricorso ne' in via amministrativa, ne' in via giudiziaria.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva