Art. 79

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[1]I Comuni e Consorzi devono versare il canone annuo al Tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese, ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 6 per cento sulle somme non versate.

[2]I Comuni e Consorzi che daranno in appalto la riscossione dei dazi, dovranno richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili della riscossione complessiva presunta per i dazi governativi e comunali. L'appaltatore in tal caso ha obbligo di versare per conto del Comune o del Consorzio, direttamente nella tesoreria della provincia, l'ammontare delle rate di canone nel giorno 25 di ciascun mese e cogli interessi di mora stabiliti dal comma precedente nei casi di ritardato pagamento.

[3]Il Governo, in caso di mancato versamento di due rate di canone, procedera' alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore con le norme dettate dalla legge 20 aprile 1871 n. 192 (serie 2ª), e dal relativo regolamento per l'escussione degli esattori delle imposte dirette, come se l'appaltatore si fosse obbligato direttamente coll'amministrazione dello Stato.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art79 · fonte su Normattiva