Art. 8
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[1]Se nel Comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo dei loro prodotti sara' riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione.
[2]Nella tassa per i liquori sara' tenuto conto del dazio governativo gia' pagato sulle materie prime alla loro entrata nel Comune, nei modi, termini e limiti che saranno prescritti dal regolamento.
[3]E' permesso di tenere in deposito, in locali separati dalla fabbrica, i prodotti suddetti, per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo del Comune.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva