Art. 80

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[1]Nel caso di ritardato pagamento oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia Comune, sia chiuso od aperto, e consorzio di Comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, dopo diffida fatta al Comune stesso o al consorzio, con preavviso di cinque giorni, provvedera' alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale dell'azienda daziaria o presso la tesoreria del Comune chiuso od aperto, o del Comune capo del consorzio moroso, coll'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Governo, quanto di ragione comunale, o di curarne il versamento nella tesoreria provinciale, fino a concorrenza del debito maturato del Comune o del consorzio.

[2]Sono a carico dell'ente debitore le spese di viaggio e le indennita' e le altre spese dovute al sorvegliante.

[3]Nel caso che i Comuni morosi non abbiano imposto alcun dazio addizionalo o comunale o l'abbiano imposto in misura inferiore al limite massimo consentito, il prefetto, su proposta dell'Intendente di finanza, potra', con suo decreto da pubblicarsi all'albo pretorio dei Comuni stessi pel periodo di otto giorni, imporre ed elevare gli addizionali od i dazi comunali nella misura necessaria a saldare il credito della finanza.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art80 · fonte su Normattiva