Art. 81

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Pei Comuni i quali al 31 dicembre 1895 erano in debito verso la finanza di piu' che due rate di canone, verra' provveduto alla riscossione dei dazi, fino al completo soddisfacimento del credito della finanza, colle norme indicate dai precedenti articoli 79 e 80.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art81 · fonte su Normattiva