Art. 82

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[1]Durante il decennio i Comuni potranno chiedere ed ottenere colle forme prescritte sia il passaggio dalla categoria degli aperti a quella dei chiusi, sia il cambio di classe per effetto di aumento di popolazione, constatato dal censimento. In tali casi il Governo del Re determina quale sia l'aumento di canone che i Comuni dovranno corrispondere quale corrispettivo dell'ottenuta concessione.

[2]I Comuni chiusi potranno eziandio nel corso del decennio chiedere ed ottenere la modificazione della linea daziaria, sottoponendosi al pagamento di quel maggiore canone che sara' fissato dal Governo, quando la modificazione abbia per effetto di includere nell'ambito daziario una maggiore popolazione.

[3]Potranno altresi' i Comuni chiedere il passaggio ad altra categoria quando sia legalmente accertata una diminuzione di popolazione che dia loro tale diritto.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art82 · fonte su Normattiva