Art. 83

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[1]Nulla e' innovato a quanto dispongono le leggi 14 marzo 1881 n. 198; 15 maggio 1885 n. 2892; e 28 giugno 1892 n. 298 pel Comune di Napoli; e la legge 20 luglio 1890 n. 6980, pel Comune di Roma.

[2]Rimane poi fermo l'obbligo dei Comuni di formare e trasmettere all'Intendenza di finanza, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal Ministero delle Finanze, la dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati.

[3]Contro i Comuni che trascurino l'adempimento di quest'obbligo, sara' provveduto a norma dell'articolo 174 della legge comunale e provinciale.

[4]Visto: d'ordine di S. M. Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze BRANCA.

Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-04-15;161~art83 · fonte su Normattiva