Art. 83
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[1]Nulla e' innovato a quanto dispongono le leggi 14 marzo 1881 n. 198; 15 maggio 1885 n. 2892; e 28 giugno 1892 n. 298 pel Comune di Napoli; e la legge 20 luglio 1890 n. 6980, pel Comune di Roma.
[2]Rimane poi fermo l'obbligo dei Comuni di formare e trasmettere all'Intendenza di finanza, nei tempi e nei modi che saranno stabiliti dal Ministero delle Finanze, la dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati.
[3]Contro i Comuni che trascurino l'adempimento di quest'obbligo, sara' provveduto a norma dell'articolo 174 della legge comunale e provinciale.
[4]Visto: d'ordine di S. M. Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze BRANCA.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva