Art. 9
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[1]Pei Comuni aperti, e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto, comunque fatta, del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori; sulla macellazione delle carni e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche o salate di bestie macellate in altri Comuni.
[2]La tassa di macellazione dei suini per uso particolare e' di lire 3 per capo nei Comuni aperti contermini ai Comuni chiusi, e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario; e di lire due negli altri Comuni aperti.
[3]Questa tassa non sara' bonificata per le carni introdotte negli esercizi di vendita nei territori sopraindicati.
[4]I porchetti da latte sono esenti da tassa.
Testo vigente dal 21 maggio 1897 al 10 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva