Art. 10

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[1]I progetti di massima ed esecutivi dell'opera da concedersi a termine del precedente articolo 9 dovranno essere approvati dal Ministero, sentiti i Consigli superiori dei Lavori Pubblici e di Sanita' ed il Consiglio di Stato, previo accertamento da parte dell'ufficio del Genio civile delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi. La quota dello Stato sara' proporzionata alla spesa prevista nei progetti esecutivi, con l'aggiunta del 12 per cento per spese di studi e compilazione di progetti, di amministrazione e di personale, per direzione e sorveglianza; non che per lavori imprevisti o dipendenti da forza maggiore.

[2]La quota dello Stato, cosi stabilita, sara' invariabile, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera, e potra' essere vincolata a favore degli Istituti o dei privati, che anticiperanno i fondi per l'esecuzione delle opere.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 10 febbraio 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art10 · fonte su Normattiva