Art. 12
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[1]Per l'esecuzione delle opere di prima categoria, dove il territorio interessato e' per intero compreso nel perimetro di un Consorzio legalmente costituito e gia' regolato dalle disposizioni delle vigenti leggi, il detto Consorzio funzionera' anche quale Consorzio speciale di bonifica.
[2]Se il territorio interessato nell'opera della bonifica non si trova nelle sovraccennate condizioni, od e' diviso fra diversi Consorzi, la costituzione del Consorzio speciale d'esecuzione e' obbligatoria e sara' fatta per decreto Reale.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva