Art. 14

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[1]Il fitto delle erbe sulle ripe e sugli argini dei canali, il taglio delle piantagioni, il reddito della pesca, gli estagli dei terreni di demanio comunale tuttavia aggregati alle bonificazioni in corso, le multe ed ogni altro provento eventuale, saranno riscossi a favore dello Stato o degli Enti concessionari finche' non sara' compiuta ciascuna bonificazione, e consegnata al Consorzio di manutenzione.

[2]Dal giorno della consegna i suddetti cespiti saranno devoluti al Consorzio stesso.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art14 · fonte su Normattiva