Art. 16
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[1]Chiunque intenda fare gli studi di una bonificazione di seconda categoria deve presentarne la domanda al Prefetto della Provincia, indicando il territorio, rispetto al quale intende fare gli studi, ed il tempo entro il quale si propone di cominciarli e di compierli.
[2]Gli studi debbono essere fatti secondo le disposizioni dell'articolo 7.
[3]Il permesso puo' essere accordato contemporaneamente a piu' persone.
[4]Sono applicabili a codesti studi le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva