Art. 19
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Affinche' i Consorzi volontari possano godere dei benefizi indicati nell'articolo 54 della presente legge, i loro atti costitutivi devono trasmettersi al Prefetto e pubblicarsi per estratto nel Bollettino degli annunzi legali della Prefettura.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva