Art. 20
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[1]I Consorzi volontari possono, due anni dopo la loro costituzione, chiedere di essere dichiarati Consorzi obbligatori, quanto l'opera interessi la pubblica igiene o soddisfi ad un ragguardevole interesse agrario.
[2]La relativa domanda dovra' risultare da una deliberazione degl'interessati, che rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre che costituiscono il Consorzio, o da una deliberazione di due terzi degl'interessati che rappresentano piu' della meta' della suddetta superficie.
[3]La dichiarazione sara' fatta colle norme prescritte dell'articolo 24.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva