Art. 20

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[1]I Consorzi volontari possono, due anni dopo la loro costituzione, chiedere di essere dichiarati Consorzi obbligatori, quanto l'opera interessi la pubblica igiene o soddisfi ad un ragguardevole interesse agrario.

[2]La relativa domanda dovra' risultare da una deliberazione degl'interessati, che rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre che costituiscono il Consorzio, o da una deliberazione di due terzi degl'interessati che rappresentano piu' della meta' della suddetta superficie.

[3]La dichiarazione sara' fatta colle norme prescritte dell'articolo 24.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art20 · fonte su Normattiva