Art. 21

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[1]I Consorzi obbligatori sono costituiti per iniziativa degl'interessati, delle Giunte municipali, delle Deputazioni provinciali ed anche dello Stata per mezzo dei Prefetti.

[2]La iniziativa deve essere occasionata dall'interesse della pubblica igiene o da un ragguardevole miglioramento agrario.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art21 · fonte su Normattiva