Art. 21
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[1]I Consorzi obbligatori sono costituiti per iniziativa degl'interessati, delle Giunte municipali, delle Deputazioni provinciali ed anche dello Stata per mezzo dei Prefetti.
[2]La iniziativa deve essere occasionata dall'interesse della pubblica igiene o da un ragguardevole miglioramento agrario.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva