Art. 22
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[1]Quanto l'iniziativa proviene dalla Giunta municipale, dalla Deputazione provinciale e dallo Stato per mezzo dei Prefetti, la proposta col progetto delle opere da eseguirsi a sensi dell'articolo 7 deve essere resa di pubblica ragione e dato un termine di mesi 2 a presentare, all'ufficio del Comune o dei Comuni nel cui territorio sono compresi in parte o nella loro totalita' i terreni che si vogliono bonificare, le eventuali opposizioni.
[2]Qualunque interessato od anche semplicemente iscritto nelle liste amministrative del Comune, in cui sono fatte le pubblicazioni, ha diritto di presentare le proprie opposizioni.
[3]Le opposizioni devono essere motivate.
[4]Trascorsi i due mesi, ed entro due mesi, i Consigli dei Comuni, nel cui territorio sono compresi nella loro totalita' od in parte i terreni da bonificarsi, sono chiamati a votare sulla costituzione del proposto Consorzio pronunciando sulle eventuali opposizioni.
[5]Dopo i Consigli comunali, ed entro quattro mesi, sono chiamati analogamente a deliberare i Consigli delle Provincie del cui territorio fanno parte i terreni che si vogliono bonificare.
[6]Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali, siano concordemente negativi, la costituzione del Consorzio obbligatorio non puo' aver luogo.
[7]Trascorsi inutilmente i termini prescritti, il Governo puo' procedere alla costituzione dei Consorzi anche senza il voto dei Consigli comunali e provinciali.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva