Art. 23
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[1]Quando l'iniziativa proviene dagli interessati, se essi rappresentano la minoranza, per estensione dei terreni che si vogliono bonificare, il Consorzio non puo' essere costituito che colle forme e le norme contenute nel precedente articolo.
[2]Se rappresentano la maggioranza, per estensione di terreno, il Ministero, sentito il Consiglio della Provincia, nel cui territorio sono situati tutti o nella maggior parte i terreni da bonificarsi, potra' promuovere colle norme contemplate nel seguente articolo, il decreto che costituisce il Consorzio.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva