Art. 25

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le spese che i Consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'articolo 22, vengono sostenute:

[2]per un decimo dallo Stato;

[3]per un decimo dalla Provincia o Provincie direttamente od indirettamente interessate;

[4]per un decimo dal Comune o Comuni direttamente od indirettamente interessati;

[5]per sette decimi dai proprietari direttamente od indirettamente interessati.

[6]Le quote spettanti alle Provincie ed ai Comuni sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini, che ricevono beneficio, compresi nel rispettivo territorio.

[7]I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.

[8]Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 50, lo Stato, le Provincie ed i Comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.

[9]La rifusione avverra' per rate annuali in numero non minore di 10, e la somma da rifondersi non sara' gravata d'interessi.

[10]Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi puo' essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.

[11]Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui all'articolo 23, tutta la spesa occorrente stara' a carico dei proprietari direttamente od indirettamente interessati, divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art25 · fonte su Normattiva