Art. 25
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[1]Le spese che i Consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'articolo 22, vengono sostenute:
[2]per un decimo dallo Stato;
[3]per un decimo dalla Provincia o Provincie direttamente od indirettamente interessate;
[4]per un decimo dal Comune o Comuni direttamente od indirettamente interessati;
[5]per sette decimi dai proprietari direttamente od indirettamente interessati.
[6]Le quote spettanti alle Provincie ed ai Comuni sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini, che ricevono beneficio, compresi nel rispettivo territorio.
[7]I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.
[8]Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 50, lo Stato, le Provincie ed i Comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.
[9]La rifusione avverra' per rate annuali in numero non minore di 10, e la somma da rifondersi non sara' gravata d'interessi.
[10]Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi puo' essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.
[11]Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui all'articolo 23, tutta la spesa occorrente stara' a carico dei proprietari direttamente od indirettamente interessati, divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse.
Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva