Art. 26

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Alla istituzione e ordinamento dei Consorzi, si' volontari che obbligatori per le opere di bonificazione, si applicano le norme generali relative all'ordinamento dei Consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel capo II, titolo III, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, in quanto non vi sia derogato dalla presente legge.

Testo vigente dal 18 giugno 1900 al 16 settembre 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1900-03-22;195~art26 · fonte su Normattiva